PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il magistrato è civilmente responsabile se, per effetto di una condotta omissiva o fraudolenta, posta in essere nell'esercizio delle sue funzioni, cagiona un danno non riparabile con i mezzi d'impugnazione.

Art. 2.

      1. Chi ha subìto un danno ai sensi dell'articolo 1 può agire per il risarcimento contro il magistrato o contro lo Stato, nel termine di tre anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Competente è la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale apparteneva il magistrato al momento del fatto.

Art. 3.

      1. Qualora sia stato condannato al risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2, lo Stato esercita l'azione di rivalsa nei confronti del magistrato.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di

 

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previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.